Imposte dirette
28 Agosto 2024
Nel DL Omnibus compare anche la proroga al 30.09.2024 per aderire alla regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino.
Sono numerose le novità portate dal Decreto Omnibus che ha fatto approdo in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9.08.2024. Oltre a specifiche disposizioni di carattere fiscale contenute negli artt. da 1 a 6, l’art. 7 D.L. 113/2024, dispone la proroga di alcuni adempimenti, tra cui lo slittamento al 30.09.2024 del termine per aderire alla cosiddetta rottamazione del magazzino introdotta dall’ultima legge di Bilancio.
In particolare, entro il prossimo 30.09 dovrà essere effettuato il versamento della prima delle 2 rate dovute (in luogo della precedente scadenza coincidente con quella di versamento delle imposte a saldo per il periodo d’imposta precedente), mentre la seconda rata resta confermata al 30.11.2024 (termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi). Sempre al 30.09.2024 è differito il termine anche per la seconda rata se, in applicazione del primo differimento, il termine di versamento della prima rata dovesse scadere successivamente a quello previsto per il versamento della seconda.
Nel decreto viene anche precisato che per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 30.09.2023 scade entro la data del 29.09.2024, l’adeguamento delle esistenze iniziali può essere effettuato entro il 30.09.2024 nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo. Si ricorda che la disposizione in commento consente di adeguare il valore delle esistenze iniziali di magazzino di cui all’art. 92 del Tuir (con esclusione quindi delle rimanenze indicate nel successivo art. 93) e riguarda solo il periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (anno 2023 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Adeguamento che può riguardare sia l’eliminazione di valori o quantità superiori rispetto a quelli reali sia l’iscrizione di maggiori valori precedentemente omessi. La norma consente il riconoscimento immediato dei valori conseguenti all’adeguamento con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 18% sui maggiori valori iscritti o, in caso di eliminazione, sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione stabilito dal D.M. MEF 24.06.2024 e il valore del bene o dei beni eliminati. Si ricorda inoltre che l’eliminazione impone anche il versamento dell’Iva sulla base dell’aliquota media riferibile all’anno 2023.
Se la norma prevede che la regolarizzazione non produce effetti ai fini sanzionatori e i nuovi valori non rilevano ai fini dell’accertamento per gli anni d’imposta pregressi, si impone una domanda e una riflessione sulle conseguenze pratiche che possono avere sul bilancio nei confronti di alcuni soggetti destinatari, come, ad esempio, le banche.
L’aver riconosciuto sostanzialmente un errore, che può esser anche rilevante, commesso nel bilancio dell’esercizio precedente nella determinazione delle rimanenze di magazzino, può avere effetti su eventuali decisioni che le banche o altri stakeholders possono aver assunto sulla base dei dati di bilancio? La riflessione è l’intempestività della proroga quando gran parte dei bilanci societari sono già stati approvati e depositati, come intempestiva è già stata giudicata l’uscita del Decreto MEF dello scorso 24.06.2024.