Procedure concorsuali
08 Ottobre 2024
La proroga del termine per il deposito del concordato può essere concessa solo in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale precedenti al deposito della domanda in bianco o prenotativa.
L’assenza di domande per la liquidazione giudiziale di una società è una condizione necessaria affinché sia concessa la proroga del termine per il deposito del piano di concordato preventivo. I giudici di merito hanno precisato che occorre distinguere l’ipotesi in cui la domanda di cui all’art. 37, c. 2 del Codice della crisi sia stata presentata prima del deposito della domanda di accesso a un diverso strumento di regolazione di crisi, pure con riserva, da quella in cui essa è viceversa introdotta in pendenza del termine di cui all’art. 44, c. 1, lett. a).
Più segnatamente, l’orientamento maggioritario oggi ritiene che solo in questo secondo caso sia possibile concedere la proroga, in un’ottica di tutela del debitore il quale, conscio dello stato di crisi della propria impresa, sceglie di attivare una procedura diretta a soddisfare al meglio i propri creditori ed evitare la liquidazione giudiziale, senza che a ciò sia indotto da istanze già correnti ai suoi danni.
Diversamente, ove la domanda di liquidazione giudiziale di un creditore sia precedente rispetto a quella di accesso, anche riservato, a un diverso strumento di regolazione della crisi, la proroga non sarebbe concedibile.