Diritto privato, commerciale e amministrativo
31 Dicembre 2019
Il termine di durata della società di persone originariamente stabilito non è vincolante e può essere prorogato, consentendo con ciò la continuazione dell'attività sociale. La proroga della durata può avvenire in modo tacito, ossia per effetto del comportamento concludente dei soci che continuano a compiere le operazioni sociali, oppure espresso, mediante delibera formalizzata con atto notarile e resa pubblica. La proroga tacita e quella espressa della durata, accomunate dalla continuazione senza interruzione dell'attività sociale dopo il decorso del termine e dalla facoltà concessa all'autonomia contrattuale di integrare convenzionalmente le disposizioni legali, producono effetti per la società (che prosegue la sua normale attività), per i soci (che possono recedere in caso di proroga a tempo indeterminato) e per i creditori particolari del socio di S.n.c. e S.a.s, (che possono opporsi alla proroga per ottenere la liquidazione della quota del socio debitore).
N.4/2019
Centro Studi Castelli S.r.l.
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