Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
31 Agosto 2022
Il D.L. 9.08.2022, n. 115, all’art. 7, ha previsto la proroga del credito d’imposta riferito alle spese sostenute anche durante il 3° trimestre solare dell’anno 2022 (luglio, agosto e settembre) per l’acquisto dei carburanti necessari allo svolgimento dell’attività agricola e della pesca.
È opportuno ricordare che il credito d’imposta è stata introdotto dall’art. 18, D.L. n. 21/2022, interessando inizialmente il 1° trimestre 2022. L’ammontare del credito è pari al 20% a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina necessari alla trazione dei mezzi utilizzati per le predette attività.
L’attuale proroga al 3° trimestre 2022 ricomprende nuovamente tutte le imprese che esercitano attività agricole: l’art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, aveva prorogato la misura di sostegno finanziario di cui all’oggetto anche al 2° trimestre 2022, ma soltanto a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca.
Operativamente parlando, è necessario conteggiare le fatture d’acquisto del carburante, al netto dell’IVA, ricomprese all’interno del 3° trimestre 2022. Il credito d’imposta può essere fruito tramite compensazione orizzontale nel Modello F24 entro il 31.12.2022.
Il credito può anche essere ceduto secondo le attuali norme procedurali e cumulato con altre agevolazioni di pari oggetto, sempreché il beneficio complessivamente ottenuto (compresi i risparmi d’imposta) non superi l’importo globale dei costi sostenuti.
Il credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa e alla determinazione della base imponibile IRAP, nonché risulterà estraneo al calcolo della deducibilità degli interessi passivi a norma degli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR.
Con la risoluzione 30.05.2022, n. 23/E, l’Agenzia ha istituito il codice tributo “6965” da indicare nel modello F24 per compensare il credito relativo agli acquisti di carburante effettuati nel 1° trimestre 2022.
Per l’utilizzo del credito d’imposta relativo al 3° trimestre 2022 occorrerà pertanto attendere un analogo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, con il quale sarà definito il nuovo codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta relativo agli acquisti di carburante effettuati dal 1.07.2022 al 30.09.2022.