Accertamento, riscossione e contenzioso
08 Ottobre 2024
Inapplicabile la proroga di 85 giorni prevista dall’art. 67 D.L. 18/2020 agli avvisi di accertamento relativi ad esercizi d’imposta successivi a quelli in scadenza al 31.12.2020 (C.G.T. Napoli, sentenza n. 10237/2024)
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli ha dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, relativo all’anno d’imposta 2017, notificato in data 16.01.2024 e dunque fruendo della previsione contenuta nell’art. 67 D.L. 18/2020.
Merita di essere rammentato che la norma in commento (c.d. Decreto Cura Italia), legiferata in epoca Covid-19 e dunque di natura emergenziale, prevedeva la sospensione dall’8.03 al 31.05.2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, prevedendo altresì una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza.
Nella sentenza in commento una società contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con cui venivano contestati maggiori Ires, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2017.
La ricorrente eccepiva la decorrenza del termine decadenziale, sulla scorta del fatto che non opererebbe la c.d. “proroga generalizzata” di 85 giorni disposta dall’art. 67 D.L. 18/2020, essendo stato l’accertamento notificato il 16.01.2024 e dunque oltre il 31.12.2023.