Accertamento, riscossione e contenzioso
26 Giugno 2024
È inapplicabile la proroga di 85 giorni prevista dall’art. 67 D.L. 18/2020 agli avvisi di accertamento relativi a esercizi d’imposta successivi a quelli in scadenza al 31.12.2021 (C.G.T. Taranto, sentenza n. 930/2024).
La Corte di giustizia tributaria di Taranto dichiara illegittima l’interpretazione di un Ente Locale circa la previsione contenuta nell’art. 67 D.L. 18/2020.
Merita di essere ricordato che la disposizione in commento, emanata in epoca Covid-19 e dunque di natura emergenziale, prevedeva la sospensione dal 8.03.2020 al 31.05.2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, prevedendo altresì una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza.
Nella sentenza in commento una contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso dal Comune di Taranto con cui veniva contestata maggior Imu per l’anno d’imposta 2017.
La contribuente si difendeva eccependo il decorso del termine decadenziale, sulla scorta del fatto che non opererebbe la c.d. “proroga generalizzata” di 85 giorni disposta dall’art. 67 D.L. 18/2020, essendo stato l’accertamento notificato il 7.03.2023 e dunque oltre il 31.12.2022.