Immobiliare
07 Dicembre 2024
Il D.L. 30.12.2023, n. 215 ha prorogato i termini per la spettanza del beneficio prima casa under 36, nel rispetto di specifici termini temporali.
La spettanza delle agevolazioni prima casa under 36 è subordinata alla stipula del contratto definitivo entro il 31.12.2024, purché preceduto da un preliminare registrato entro il 31.12.2023. Ciò premesso, si ricorda che l’art. 64, c. 6 D.L. 25.05.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la L. 23.07.2021, n. 106, ha previsto l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogato e che hanno, altresì, un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Ai fini dell’agevolazione in esame, per prime case si intendono quelle definite ai sensi della nota II-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. A norma dell’art. 64, c. 9, l’agevolazione si applica agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. 73/2021 e il 31.12.2023 (temine così sostituito dall’art. 1, c. 74 L. 197/2022).