Accertamento, riscossione e contenzioso
06 Febbraio 2025
Una recente sentenza della Cassazione conferma l'applicabilità della proroga di 85 giorni causata dal Covid. Tuttavia, la questione sembra destinata a ulteriori discussioni nelle aule giudiziarie.
Grosso guaio in Cassazione. Una delle eredità del periodo Covid è la sospensione dei periodi di prescrizione e decadenza di 85 giorni prevista dall’art. 68 D.L. 18/2020 per i termini a favore dell’Amministrazione Finanziaria. La sospensione, prevista per il periodo 8.03.2020-31.05.2021, secondo alcune indicazioni dell’Agenzia, si applicherebbe a cascata anche per i periodi successivi.
Tale indicazione ha subito trovato seguito presso gli enti locali (IFEL) e presso una buona parte della giurisprudenza di merito. C’è poi stato un recente arretramento da parte dell’Agenzia che ha dato indicazioni di notificare gli atti nei termini ordinari, ma la macchina dei contenziosi non si arresta.
Tuttavia, la prima Sezione della Corte di Cassazione, quindi non quella specializzata in materia tributaria, si è occupata della norma in questione e, in particolare, della sospensione della prescrizione di un’insinuazione al passivo effettuata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a luglio 2022 usufruendo di 85 giorni in più.