Diritto privato, commerciale e amministrativo
26 Ottobre 2024
Dettate le linee guida per una corretta applicazione delle disposizioni europee.
Con la circolare Mimit 18.09.2024 sono state fornite le linee guida con gli orientamenti necessari per l’applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell’etichettatura o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento.
Ingredienti evidenziati nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica – Con riferimento all’art. 22, lett. b) Regolamento (UE) n. 1169/2011 il QUID è obbligatorio qualora l’ingrediente o la categoria di ingredienti sia evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica. La disposizione si applica:
– quando un ingrediente è messo in rilievo nell’etichettatura di un prodotto alimentare, in luogo diverso da quello ove figura la denominazione di vendita (con indicazioni del tipo “al burro”; “con panna”; “alle fragole”; “con prosciutto”), ovvero con caratteri di dimensione, colore e/o stile diverso per richiamare su di esso l’attenzione dell’acquirente, anche se non figura nella denominazione di vendita. Ne è un esempio il caso di un prodotto dolciario da forno, con un’immagine o un’illustrazione ben visibile, che pone in evidenza la presenza di pezzettini di cioccolato;