Procedure concorsuali
14 Marzo 2024
È sempre dovuto il contributo unificato, salvo il caso di esenzione per chi ha un reddito non superiore a 3 volte il limite per l’accesso al gratuito patrocinio.
Con la circolare 9.01.2023, il Dipartimento affari di giustizia del Ministero della Giustizia ha rilevato che nelle procedure esecutive e fallimentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza, è sempre dovuto il contributo unificato, salvo il caso di esenzione per chi ha un reddito non superiore a 3 volte il limite per l’accesso al gratuito patrocinio.
Infatti, il trattamento fiscale del processo del lavoro, tradizionalmente esente da ogni tassa e spesa, è stato modificato dall’art. 37, c. 6 D.L. 98/2011, che ha introdotto la previsione del pagamento del contributo unificato per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (in misura fissa), nonché per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (in base allo scaglione di valore, dimezzato). Dunque, con l’introduzione delle nuove disposizioni, tali controversie, per le quali era previsto in base alla L. 319/1958 l’esonero da ogni spesa e tassa a vantaggio di coloro che richiedevano l’accesso alla magistratura specializzata, sono divenute soggette al contributo unificato, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia fissate dal D.P.R. 115/2002.
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Tuttavia, proprio alla stregua delle disposizioni del Testo unico sulle spese di giustizia, l’imposizione del pagamento del contributo unificato è stata resa operante in ragione del superamento di una determinata soglia di reddito personale: residua, infatti, un’area di esenzione soggettiva legata al reddito, poiché all’obbligo del pagamento del contributo unificato sono tenute solo le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a 3 volte l’importo previsto dall’art. 76 (art. 9, c. 1-bis D.P.R. 115/2002); sono, pertanto, rimasti esentati dal pagamento del contributo unificato i titolari di redditi che non superino tale soglia.
Il D.L. 98/2011 ha apportato modifiche anche all’articolo unico della L. 319/1958, segnatamente al primo dei due commi della norma, con esiti rilevanti in questa sede. Invero, a seguito della novella operata dall’art. 37, c. 8 D.L. 98/2011, è stato previsto che atti, documenti e provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o pubblico impiego, nonché alle cause di previdenza e assistenza, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, c. 1-bis D.P.R. 115/2002 (in materia di contributo unificato).
Pertanto, alle procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, relative ai provvedimenti emessi nelle cause di lavoro indicate al c. 1, e alle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa, laddove riguardino crediti di lavoro, deve ritenersi applicabile il medesimo regime di esenzione indicato nel primo comma dell’articolo unico, fatti salvi, per quanto riguarda il contributo unificato, i limiti reddituali soggettivi di cui all’art. 9, c. 1-bis del Testo unico sulle spese di giustizia.