Società e contratti
26 Agosto 2024
Il pagamento di un debito eseguito da una società in luogo di altra ad essa collegata può costituire atto oneroso e non gratuito, e quindi non revocabile in caso di procedura concorsuale, quando realizzi un vantaggio economico anche per il solvens, come per esempio ridurre l’esposizione debitoria nei confronti della società del gruppo.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza (Cass. S.U. 6538/2010) in tema di inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 Legge Fallimentare (oggi art. 63 c.c.i.) la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio deve essere compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull’esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera operazione da parte del solvens e, soprattutto, dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa.
Pertanto nell’ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi sottoposto a procedura concorsuale, di un’obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l’atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti effetti, solo quando dall’operazione il terzo…