Procedure concorsuali
08 Febbraio 2025
Il decreto Correttivo-ter al Codice della Crisi d’impresa modifica la procedura di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti qualora sia parte l’Agenzia delle Entrate.
La norma prevede che il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’Amministrazione Finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57, c. 1, e 60, c. 1 del Codice della Crisi e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale:
a) l’accordo non ha carattere liquidatorio;
b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno 1/4 dell’importo complessivo dei crediti;
c) il soddisfacimento dell’Amministrazione Finanziaria o dei predetti enti è non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;