Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
15 Gennaio 2021
Slitta di qualche giorno l'adempimento richiesto per gli investimenti pubblicitari sostenuti nel 2020: al posto del mese di gennaio (dal 1.01.2021 al 31.01.2021), ora la trasmissione deve avvenire dall'8.01.2021 all'8.02.2021.
La conferma del credito d’imposta relativo alle spese pubblicitarie sostenute nel 2020 e “prenotate” con la comunicazione dello scorso mese di settembre può essere inviata dall’8.01.2021 e sino all’8.02.2021.
La dichiarazione sostitutiva degli investimenti pubblicitari va trasmessa entro il prossimo 8.02.2021 e serve per confermare l’effettiva realizzazione in tutto o in parte degli investimenti pubblicitari previsti in fase di prenotazione delle risorse (come riportano le istruzioni al modello – pagina 4). Nelle istruzioni al modello si legge che nella dichiarazione sostitutiva, ossia nella conferma del credito, l’ammontare degli investimenti di cui alle colonne 2 e 6, ossia “investimenti effettuati/da effettuare” relativamente su stampa ed emittenti televisive/radiofoniche locali, non può essere superiore a quello esposto nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” (questo “anno” presentata nel settembre 2020). Se viene indicato un importo superiore, l’applicazione web non consente di proseguire. Ciò non significa che non possano essere effettivamente stati realizzati investimenti nell’anno 2020 superiori a quelli preventivati/ipotizzati al 31.12.2020, tuttavia tale quid in più non preventivato, quindi non inserito nella comunicazione, non può fruire del credito d’imposta.
Al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva è inoltre necessario redigere e conservare l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese senza entrare nel merito dell’ammissibilità delle stesse ai fini del credito d’imposta. Tale attestazione non va inviata, ma conservata e da esibire solo in caso di controllo e va redatta dai seguenti soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità:
• responsabile dell’assistenza fiscale dei CAF;
• dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro;
• iscritti al 30.09.1993 nei ruoli di periti e esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
• associazioni sindacali di categoria;
• CAF per imprese, lavoratori dipendenti e pensionati;
• altri incaricati individuati dal D.M. 18.02.1999.
Per essere legittimati a rilasciare il visto di conformità (come si legge nelle FAQ sul tema sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria) è necessario presentare alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale una comunicazione secondo le previsioni del decreto n. 164/1999. Pertanto, solo a seguito di tale presentazione i soggetti sopra indicati possono attestare l’effettivo sostenimento delle spese.
Poi, categoria a sé, viene disposto che possano rilasciare tale attestazione anche i soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis C.C. Pertanto, il dottore commercialista iscritto anche nell’apposito registro dei revisori legali può rilasciare l’attestazione ai fini del bonus pubblicità.