Revisione e controllo

22 Maggio 2024

Il revisore deve farsi rilasciare le attestazioni dalla direzione

Il principio di revisione (ISA Italia) 580 stabilisce che “Il revisore deve ottenere attestazioni scritte dalla direzione che abbia un appropriato livello di responsabilità per il bilancio e una conoscenza delle tematiche in questione”.

In sede di completamento del lavoro il revisore deve richiedere, come previsto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) 580, il rilascio della lettera di attestazione. La lettera di attestazione include specifiche attestazioni della direzione e, in ogni caso, una dichiarazione nella quale la dichiarazione stessa attesta:

  • di aver adempiuto alle proprie responsabilità per la redazione del bilancio;
  • di aver fornito le informazioni pertinenti come concordato nei termini dell’incarico di revisione;
  • che tutte le operazioni sono state registrate e riflesse in bilancio.

Le attestazioni scritte non forniscono, di per sé, elementi probativi appropriati e sufficienti in riferimento agli aspetti che trattano, ma danno supporto agli altri elementi probativi che il revisore ha ottenuto durante lo svolgimento del lavoro di revisione.

Bisogna ricordare che il fatto che la direzione fornisce attestazioni scritte attendibili non influisce sulla natura o sull’estensione di altri elementi probativi che il revisore acquisisce in merito a specifiche asserzioni.

Ovviamente le attestazioni scritte della direzione non possono mai sostituire specifiche procedure di revisione, né tanto meno possono essere prese a base come unica fonte di elementi probativi su aspetti significativi della revisione.

Trattandosi di un elemento probativo fondamentale, per evitare “brutte sorprese” è opportuno che il revisore inserisca già nella lettera di incarico l’aspettativa che gli amministratori rilascino le attestazioni scritte.

Le attestazioni scritte sono richieste, di norma, a coloro che hanno la responsabilità della redazione del bilancio. Tali soggetti, però, variano a seconda della struttura della governance aziendale e delle leggi e regolamenti applicabili. Le attestazioni possono, pertanto, essere richieste all’amministratore delegato e al direttore amministrativo-finanziario o ad altri soggetti equivalenti nell’ambito di imprese che non utilizzino tali qualifiche.

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Nella pratica operativa è il revisore che predispone una bozza di lettera d’attestazione contenente sia le attestazioni di carattere generale, sia quelle di carattere più specifico, compreso il riepilogo degli errori segnalati e non corretti dalla società, chiedendo alla società stessa di predisporla su propria carta intestata e riconsegnarla firmata dal legale rappresentante e dal responsabile amministrativo.

Nelle circostanze in cui la direzione non fornisca una o più delle attestazioni scritte richieste, è opportuno che il professionista provveda a:

  • discutere la questione con la direzione;
  • effettuare una nuova valutazione dell’integrità della direzione per determinare gli effetti che tale analisi possa avere sull’attendibilità delle attestazioni (verbali o scritte) ottenute e degli elementi probativi raccolti in generale;
  • intraprendere le azioni appropriate, inclusa quella di stabilire il possibile impatto sul giudizio espresso nella relazione di revisione.

In particolare, qualora il revisore concluda che sussistono sufficienti dubbi sull’integrità della direzione tali da rendere non attendibili le attestazioni scritte o la direzione non fornisca le attestazioni scritte, il revisore deve dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

In merito alla data della lettera di attestazione, questa deve essere quanto più prossima possibile alla data della relazione di revisione sul bilancio, ma mai successiva; pertanto, il revisore, se non riceve dalla direzione la lettera d’attestazione sottoscritta, è tenuto a non rilasciare la propria relazione al bilancio.

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