Amministrazione e bilancio
30 Dicembre 2021
Conto alla rovescia per il pagamento di fine anno e accorgimenti ai fini della deduzione.
In prossimità della fine dell’anno è necessario porre attenzione al pagamento dei compensi in favore degli amministratori al fine di determinare la corretta deduzione del relativo componente negativo di reddito. I compensi corrisposti in favore degli amministratori delle società di capitali sono deducibili dal reddito della società erogante nel periodo d’imposta in cui sono corrisposti, ai sensi dell’art. 95, c. 5 del Tuir. La deducibilità per cassa dei compensi rappresenta una deroga al principio di competenza che regola in generale la determinazione del reddito d’impresa delle società e, più in particolare, delle imprese in regime di contabilità ordinaria.
È necessario, tuttavia, effettuare una distinzione a seconda che il percipiente sia “professionista” o “non professionista”:
In quest’ultimo caso, tuttavia, si applica il “principio di cassa allargato” di cui all’art. 51, c. 1, 2° periodo, del Tuir, in base al quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavori entro il 12.01 del periodo d’imposta successivo. Tale principio si riflette nella deducibilità del compenso in capo alla società, come è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57/E/2001, par. 7.1. L’Amministrazione Finanziaria ha infatti chiarito che la ratio della norma è quella di far coincidere il periodo di imposta in cui i compensi sono soggetti a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui sono dedotti dal reddito del soggetto erogante.
Sono diverse le conseguenze a seconda che l’amministratore sia o meno un professionista:
Ai fini dell’imputazione temporale, in caso di bonifico, è rilevante il momento in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva la data di emissione del titolo, mentre il pagamento in contanti sarà certificato dalla data apposta dal ricevente sulla fattura (in caso di busta paga è vietato il pagamento in contanti).