Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
14 Ottobre 2024
Nel caso in cui, entro un anno dall’alienazione della “prima casa”, venga acquisito un diritto diverso dal diritto di proprietà piena (quale il diritto di usufrutto, di uso, di abitazione) si decade dall’agevolazione (Ag. Entrate, interpello 4.10.2024, n. 192).
Nel caso esaminato un contribuente:
– ha acquistato un immobile abitativo, fruendo dell’agevolazione c.d. “prima casa” (di cui alla Nota II-bis all’art. 1 D.P.R. 26.04.1986, n. 131);
– ha ceduto l’immobile prima del decorso del termine di 5 anni dall’acquisto;
– entro un anno, intenderebbe rilevare, con atto notarile, il diritto di usufrutto di un’abitazione sita in un Comune diverso da destinare a propria residenza e abitazione principale con piena disponibilità dell’immobile.
In questo contesto è stato chiesto di chiarire:
– la possibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione “prima casa” e del credito d’imposta (ex art. 7, c. 1 L. 23.12.1998, n. 448) per il riacquisto, entro un anno, del diritto di abitazione/usufrutto sul nuovo immobile, senza incorrere nella decadenza dall’agevolazione;
– la possibilità di utilizzare la parte residua del credito d’imposta (dopo l’acquisto del citato diritto) in diminuzione dell’Irpef dovuta nella dichiarazione dei redditi.