Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
10 Gennaio 2022
Con la legge di Bilancio 2022, il legislatore non ha soltanto introdotto alcune nuove detrazioni, ma soprattutto ha effettuato assestamenti e modifiche all’articolata, quanto complessa, disciplina riguardante la generalità dei bonus.
Il D.L. 157/2021 (decreto “Antifrodi”), con l’inserimento del c. 1-ter nell’art. 121 D.L. 34/2020, ha introdotto un controllo preventivo sul riconoscimento della fruibilità dei bonus edilizi, con particolare riferimento alla necessità di ottenere il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese da parte dei professionisti tecnici anche per i bonus diversi (definiti “ordinari”) da quello maggiorato del 110%.
Stante la mancata indicazione nel corpo delle nuove disposizioni della possibilità di dedurre le spese professionali, appariva singolare e discriminante, rispetto alla disciplina del superbonus, l’assenza di una disposizione espressa, nonostante alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, a fronte di specifici quesiti, avessero fornito una risposta affermativa sulla possibile deducibilità anche di questi costi per quanto riguardava la detraibilità delle spese relative al visto di conformità e all’attestazione della congruità delle spese, anche per effetto dell’introduzione di un’obbligatorietà dell’adempimento.
Con la legge di Bilancio 2022, il legislatore ha disposto che le spese sostenute per le asseverazioni, per le attestazioni e per il visto di conformità, per tutti gli interventi indicati all’art. 121, c. 2 D.L. 34/2020, rientrano tra le spese detraibili in base alla aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai citati interventi.
Sul punto, in attesa di chiarimenti e stante il fatto che la legge è valida dal 1.01.2022, si ritiene che la modifica debba essere considerata anche con riferimento ai visti e alle attestazioni rilasciate nel corso del 2021, dopo il 12.11.2021, data di entrata del D.L. 157/2021, che ne ha imposto l’obbligo; diversa lettura comporterebbe una paradossale discriminazione tra i contribuenti che hanno eseguito l’adempimento nel corso del 2021, rispetto a coloro che otterranno attestazioni e visto di conformità a partire dal 1.01.2021.
L’obbligo di visto e asseverazioni non è applicabile, però, per gli interventi inquadrabili in edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 380/2001 o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’unica eccezione degli interventi indicati dall’art. 1, c. 219 L. 160/2019 (si tratta del “bonus facciate”), per i quali le esclusioni appena indicate non si rendono applicabili.
La modifica più interessante rimane la possibilità di continuare a utilizzare il prezzario DEI (guida ai “Prezzi informativi dell’edilizia” edita dalla casa editrice DEI) anche per i lavori di ristrutturazione, del sismabonus e del bonus facciate, nonostante la lettera a) del punto 13.1 dell’allegato “A” al D.M. 6.08.2020 (decreto “Requisiti”) sembrava riferirsi esclusivamente agli interventi di efficientamento energetico (ecobonus).
Con uno specifico emendamento è stata prevista, infatti, l’introduzione, al terzo periodo dell’art. 119, c. 13-bis D.L. 34/2020, della seguente indicazione: “i prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma”, con riferimento agli interventi per il “sisma bonus”, del “bonus facciate” e di “ristrutturazione edilizia”.
Di conseguenza, è stato definitivamente chiarito l’equivoco poiché, senza il detto intervento, per i lavori diversi da quelli relativi all’ecobonus che non richiamavano esplicitamente il decreto “Requisiti”, appariva necessario far riferimento ai prezzari regionali e provinciali, in subordine ai listini delle Camere di Commercio e in ultima istanza, ai prezzi correnti di mercato; possibilità, peraltro, ritenuta da sempre possibile da una buona parte della dottrina, sia perché molti lavori erano già stati attestati con tale listino, sia per l’esplicito richiamo a cura dell’art. 119, c. 13-bis alla lett. a), punto 13.1) dell’allegato “A” al decreto 6.08.2021.