Per accedere al beneficio della rateizzazione occorre, a seconda dei casi, dichiarare o anche comprovare, in sede di presentazione della richiesta:
- la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che impedisce il pagamento in unica soluzione al pagamento del debito. Tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 72 rate mensili;
- la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità nel caso in cui, pur sussistendo i requisiti di “temporaneità”, il contribuente può sostenere l’onere finanziario del pagamento rateizzato solo se le rate sono superiori a 72. Sarà possibile, in tale ipotesi, rateizzare il debito in 120 mesi;
- il comprovato peggioramento dello stato di temporanea difficoltà economica qualora, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
Ciò premesso, la “temporaneità” rappresenta l’elemento essenziale su cui si fonda l’istituto della rateizzazione, essendo essenziale attestare e, in alcuni casi, dimostrare la capacità di poter pagare, seppure a rate, i propri debiti. Nessuna possibilità di rateizzazione se la difficoltà economica è “definitiva”: ad esempio, nelle ipotesi di soggetti che hanno cessato l’attività o interessati da dichiarazioni di fallimento o di liquidazione giudiziale. Inoltre, è precluso l’istituto della rateizzazione ai soggetti interessati da particolari procedure concorsuali che, seppure non manifestino una situazione di insolvenza irreversibile, richiedono il rispetto del principio della c.d. par condicio creditorum.
Qualora la società sia in liquidazione dovrà essere sempre presentata, qualunque sia la somma in rateazione, anche una relazione sottoscritta da un professionista, nella quale dovranno essere indicati i motivi che determinano l’impossibilità di far fronte al pagamento in unica soluzione del debito e, alternativamente:
- la presenza di elementi dell’attivo patrimoniale idonei ad assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l’esistenza dei mezzi necessari per fare fronte al pagamento del debito e di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità dei pagamenti;
- in mancanza, la disponibilità da parte di terzi a garantire, prima della concessione del provvedimento, il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su beni il cui valore sia superiore all’ammontare del debito residuo, maggiorato degli interessi di dilazione. In quest’ultimo caso il provvedimento di dilazione dovrà comunque essere sottoscritto per accettazione dal terzo garante. Resta fermo che il provvedimento di dilazione, indipendentemente dall’importo richiesto in rateizzazione, non potrà avere durata maggiore di 24 mesi, salvo che la relazione attesti che la complessità delle attività di liquidazione dell’attivo patrimoniale richieda un arco temporale maggiore.