Accertamento, riscossione e contenzioso
14 Febbraio 2025
La Corte di Cassazione, con la sentenza 6.02.2025, n. 2953, si è pronunciata sui presupposti alla base dell’emissione automatizzata della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. 600/1973.
Ai fini della comprensione del principio di diritto enunciato nella sentenza della Cassazione n. 2953/2025, appare utile ripercorrere, in estrema sintesi, le vicende che hanno originato il giudizio. All’esito di un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, era stata riscontrata un’omessa dichiarazione di somme dovute a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2007 (in quanto il contribuente aveva ritenuto inesistente il presupposto dell’autonoma organizzazione), da cui veniva fatto derivare l’indebito recupero, mediante compensazione con altro debito, di quanto versato dal contribuente a titolo di Irap nel periodo di imposta 2006. Tale credito d’imposta per l’Amministrazione Finanziaria era da assumere come non spettante in virtù della maggiore Irap dovuta per l’anno 2007 e, quindi, non compensabile.
In ordine ai sollevati profili di irregolarità formale della cartella impugnata, la Corte di Cassazione premette che l’Amministrazione Finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all’art. 36-bis D.P.R. 600/1973 anche per rettificare l’imposta indicata in dichiarazione, qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall’applicazione diretta e immediata di norme giuridiche, ma non nell’ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi, diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria.