Accertamento, riscossione e contenzioso

20 Luglio 2024

Presunzioni di cessione, sanzioni e CEDU

Le presunzioni di cessione dei prodotti soggetti ad accise e le interferenze con la CEDU. Le presunzioni legali che ne derivano consentono solo prove contrarie prestabilite dal legislatore. Antinomie derivanti dalla irrazionalità normativa.

Le presunzioni di cessione sono legislativamente incluse nel D.P.R. 441/1997. I beni e i prodotti non rinvenuti nei luoghi dove vengono esercitate le operazioni aziendali si presumono oggetto di operazioni imponibili non fatturate, salvo prova contraria già precostituita dal legislatore.


Quest’ultima risulta complicata a dire poco. Il caso tipico è quello dei prodotti liquidi soggetti ad accise in cui si potrebbe verificare che la rimanenza contabile è maggiore della giacenza effettiva. I cali naturali dipendono principalmente da alcune variabili: la composizione chimica del prodotto; fenomeni fisici; fenomeni biologici ed ambientali.

La normativa sulle presunzioni di cessione, il D.P.R. 441/1997, si limita a innescare la presunzione con inversione dell’onere della prova. Per la legge, il contribuente è colpevole dei cali naturali non fatturati. In realtà i cali naturali non dipendono dalle azioni del contribuente che gestisce il prodotto soggetto ad accise.

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