Accertamento, riscossione e contenzioso
18 Luglio 2024
Le presunzioni di acquisto e di cessione si trovano nel D.P.R. 441/1997. Le presunzioni nel diritto tributario sono numerose e a vantaggio del Fisco. Ne scaturisce anche una difficile composizione con i precetti costituzionali.
Il diritto tributario domestico è costellato da presunzioni semplici e legali. Fra queste vi sono le presunzioni legali di cessione e di acquisto. In estrema sintesi, in presenza di determinate circostanze il Fisco presume che vi siano state operazioni imponibili non fatturate.
I verificatori fiscali devono solo rilevare le circostanze scatenanti le presunzioni al fine di invertire l’onere della prova a carico del contribuente. La normativa primordiale sulle presunzioni di cessione ed acquisto si colloca nell’art. 53 D.P.R. 633/1972, per poi essere disciplinate dal D.P.R. 441/1997.
Nel caso della presunzione di cessione, la norma consente al Fisco di considerare ceduti i beni acquistati ma non rinvenuti nei luoghi in cui si svolgono le operazioni aziendali, né compresi tra i beni venduti. Invece, in merito alla presunzione di acquisto, si considerano acquistati i beni presenti nei luoghi in cui si svolgono le operazioni economiche ma non rilevati nella contabilità aziendale.