Accertamento, riscossione e contenzioso
30 Agosto 2024
La giurisprudenza offre sempre interessanti spunti di riflessione da tenere in considerazione, non solo per tutelare, ma soprattutto per pianificare in anticipo eventuali operazioni realizzate dal contribuente.
La Cassazione chiarisce quali possono essere i margini di decisione del giudice tributario in relazione al vaglio delle contestazioni e controdeduzioni che possano essere presentate, rispetto agli esiti del controllo fiscale basato sul redditometro (Cass. Civ. Sez. V, Ordinanza 21.06.2024, n. 17134).
In pratica, gli Ermellini partono dal presupposto secondo cui il sistema di controlli incentrato sul redditometro introduca una presunzione di carattere relativo, imponendo ai termini di legge di ritenere conseguente al fatto certo, rappresentato dalla concreta disponibilità di alcuni beni, l’esistenza di una evidente capacità contributiva.
Sulla base di tali premesse, al giudice tributario non è consentito il potere di privare gli specifici elementi indicatori di capacità contributiva del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità. Il giudice ha facoltà esclusiva di valutare la prova che il contribuente è in grado di offrire, in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei tali beni.