Accertamento, riscossione e contenzioso

03 Ottobre 2024

Presunzione alla base della distribuzione degli utili extracontabili

La Cassazione (sentenza 24.09.2024, n. 25559) ha ribadito la possibilità di riassumere nelle dinamiche della presunzione anche il maggior reddito procurato da costi effettivamente sostenuti, ma privi del presupposto dell’inerenza.

Testualmente la Corte: “Di recente (Sez. V, ordinanza 4.04.2022, n. 10679) questa Corte ha chiarito che anche l’indeducibilità di costi effettivamente sostenuti comporta un inevitabile incremento dell’imponibile e genera un maggior utile, non contabilizzato, al quale non può che applicarsi la presunzione di distribuzione degli utili, in virtù della ristretta compagine sociale. A tal fine si è richiamato il principio di diritto, già enunciato da questa Corte (Sez. V, sentenza 29.01.2008, n. 1906), secondo cui “il reddito imponibile di una società di capitali aumenta del valore dei costi fittizi e corrisponde a ricavi extrabilancio”, salva ovviamente la prova contraria da parte del socio, che, nel caso di specie, non risulta essere stata offerta. In particolare, si è detto, i costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sicché quando essi siano “fittizi” o “indeducibili”, scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l’indeducibilità o inesistenza di costi”.

Tale principio trova sicura applicazione quando la società ha indicato a bilancio costi inesistenti, ma ad analoga conclusione si deve pervenire nel caso in cui il costo, anche se effettivamente sostenuto con somme erogate in concreto, è indeducibile per le più variegate ragioni. 

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