Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
18 Aprile 2024
La riforma del lavoro sportivo riserva ai soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive una specifica disciplina per la gestione del rapporto, in ragione della particolarità della prestazione resa.
Nell’alveo dei prestatori sportivi, l’art. 25, c. 6-bis D.Lgs. 36/2021 qualifica separatamente le prestazioni rese da quei soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, ovvero che erogano una prestazione avente a oggetto il rispetto delle regole o la rilevazione di tempi e distanze.
Tecnicamente, la prestazione del direttore o giudice di gara viene univocamente qualificata sia nel settore dilettantistico che professionistico, salvo poi lavorativamente distinguersi nell’uno e nell’altro ambito in quanto:
Direttore di gara nel settore dilettantistico – Perché al direttore di gara si renda applicabile la disciplina ex D.Lgs. 36/2021 è anzitutto necessario che il soggetto abbia propedeuticamente formalizzato l’adesione al sodalizio sportivo: