Accertamento, riscossione e contenzioso
05 Marzo 2019
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza 7.12.2018 n. 31817) i crediti contenuti in una cartella di pagamento emessa a seguito di mancata opposizione a verbali di infrazione al Codice della Strada si prescrivono in cinque anni. Viene pertanto respinta la diversa tesi fondata sulla prescrizione decennale di tali crediti avanzata dall’agente della riscossione.
Secondo il giudice di legittimità non può essere accolta la tesi della prescrizione decennale, in quanto in aperto contrasto con quanto affermato dalla stessa Corte a sezioni unite (sent. 17.11.2016, n. 23397): il principio di carattere generale secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 C.C. Il principio si applica a tutti gli atti (in ogni modo denominati) di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, crediti delle Regioni, Province, Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, se per i relativi crediti è prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione dell’art. 2953 C.C., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Inoltre, secondo la Cassazione, tale principio di diritto non va limitato ai soli contributi previdenziali, essendo evidente che il tenore testuale della motivazione delle Sezioni Unite finisce con l’estendersi a ogni ipotesi in cui prima della cartella non si sia formato un titolo esecutivo giudiziale e cioè formalmente reso all’esito di un giudizio e non già mediante il meccanismo della mancata opposizione ad atti impositivi o di accertamento lato sensu amministrativi.
Infine, ad avviso della Corte di Cassazione, difettano elementi per riproporre la tesi dell’estensione del termine decennale ai titoli paragiudiziali, cioè quelli derivanti dalla combinazione di atti in origine formalmente amministrativi o comunque stragiudiziali e dall’inerzia consapevole del loro destinatario nell’attivazione della tutela giurisdizionale, neppure sotto il profilo che tale inerzia potrebbe equivalere in tutto e per tutto a una rinuncia a valersene: un titolo divenuto esecutivo in virtù del mancato espletamento della tutela da parte di colui a cui favore questa era pur sempre apprestata e in quanto tale, non è equiparabile a un titolo giudiziale, formato all’esito della piena e completa estrinsecazione di quella tutela.