Diritto privato, commerciale e amministrativo
24 Giugno 2024
Non applicabile la prescrizione presuntiva del credito del professionista con un contratto di prestazione d’opera; tuttavia, il giudice può valutare le caratteristiche dell’incarico per apprezzarne le formalità e l’incompatibilità con presunzioni di pagamento (Cass., sent. 4.06.2024, n. 15566).
La prescrizione presuntiva (presunzione legale iuris tantum di avvenuto pagamento del debito con possibilità di prova contraria nei limiti di cui agli artt. 2959 e 2960 c.c.) è un istituto di antica applicazione, prenapoleonica, che nonostante l’evoluzione dei meccanismi commerciali e l’utilizzo di strumenti di tracciabilità delle operazioni economiche sempre più pervasivi, mantiene vitalità rispetto a pratiche in cui l’insorgenza e la gestione del rapporto professionale è improntata a rapidità e informalità, tanto più nell’area dei rapporti economici.
La prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta.
L’esistenza di obblighi contabili nella gestione di attività economiche o professionali, quand’anche finalizzate al controllo fiscale sul reddito dell’operatore, non possono escludere, ai fini civilistici, rapporti gestiti in via informale, cosicché la diffusione di strumenti di tracciabilità delle operazioni risulta ininfluente sulle ragioni e sull’esigenza di sopravvivenza della prescrizione presuntiva e sul conseguente utilizzo da parte di qualunque soggetto giuridico.