Accertamento, riscossione e contenzioso
01 Febbraio 2023
Gli interessi erariali come anche le sanzioni si prescrivono in 5 anni. Per gli interessi si applica la norma di diritto comune rappresentata dall’art. 2948, n. 4 c.c. (Cassazione, sentenza 24.01.2023, n. 2044).
Sia le sanzioni che gli interessi si prescrivono in 5 anni. La problematica della prescrizione riguarda una fase successiva alla notifica della cartella o all’accertamento esecutivo, il cui sistema è retto da termini di prescrizione e non di decadenza.
Sul punto l’art. 20, c. 3 D. Lgs. 472/1997 prevede che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescriva nel termine di 5 anni. È dunque evidente come, in qualsiasi circostanza, le sanzioni si prescrivono in 5 anni: non rileva che il tributo, come accade per le imposte erariali, si prescriva in un termine maggiore, ad esempio di 10 anni.
L’impugnazione del provvedimento sanzionatorio interrompe la prescrizione, che non decorre fino alla definizione del procedimento. La norma, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo, prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di 5 anni.
L’art. 20 D.Lgs. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dalle cartelle esattoriali irroganti sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l’impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dall’art. 17, c. 1 L. 7.01.1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle “pene pecuniarie”), assoggettando la prescrizione delle cartelle esattoriali a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario.
Nel ricorso, l’Amministrazione Finanziaria aveva sostenuto che la prescrizione quinquennale per la riscossione delle sanzioni tributarie era applicabile solo agli atti di contestazione e di irrogazione sanzioni. Diversamente, qualora la sanzione fosse irrogata insieme al tributo la prescrizione avrebbe dovuto ritenersi decennale. La Corte ha rigettato la tesi erariale osservando come la disciplina di legge non consenta distinzioni del genere, fanno distinzione solo le sanzioni riscosse in base a una sentenza passata in giudicato, per le quali, invece, opera sempre l’ordinario termine decennale.
Per quanto concerne gli interessi, la stessa ha osservato come il regime prescrizionale sia retto dalla disciplina codicistica (art. 2948, c. 4 c.c.), in quanto vi è carenza di disposizioni tributarie, nonostante ancora una volta la difesa erariale avesse provato ad accostare il termine a quello del tributo di riferimento decennale. Ancora una volta la Cassazione non aderisce a questa interpretazione in quanto la norma civilistica non distingue a seconda della natura o fonte degli interessi, prevedendo sempre la prescrizione quinquennale.
Questa disciplina speciale della prescrizione delle cartelle esattoriali è stata ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova “fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l’Amministrazione Finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale e i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)”.