Diritto privato, commerciale e amministrativo
09 Ottobre 2024
Se l’agente UE opera sotto forma di impresa individuale la competenza per territorio è riservata, secondo il diritto interno, al giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, restando nulle eventuali clausole derogative.
Secondo quanto disposto dall’art. 413 c.p.c., competente per territorio per le controversie di agenzia (richiamate dall’art. 409, c. 3 c.p.c. vale a dire per i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) è il giudice del lavoro nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente o del rappresentante di commercio; sono nulle eventuali clausole derogative.
Attraverso la ratifica da parte del Parlamento italiano della Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968, successivamente integrata e sostituita dal Regolamento “Bruxelles I” [(CE) 22.12.2000 n. 44/2001] e dal Regolamento Bruxelles I-bis”, [CE 12.12.2012, n. 1215/2012] sono stati disciplinati specifici criteri di attribuzione della giurisdizione che risultano sovraordinati rispetto ai principi di diritto interno italiano.
Attribuzione della competenza ad uno specifico giudice – La fonte normativa di diritto comunitario è codificata all’art. 25 del Regolamento UE n. 1215/2012.