Fisco

21 Settembre 2023

Prepararsi all’invio dei modelli dichiarativi

Tra i controlli da effettuare prima dell’invio della dichiarazione dei redditi, attenzione alla corretta compilazione del quadro RU, con particolare riguardo al nuovo rigo RU150 e seguenti.

Scaduto il termine per il versamento delle imposte, gli studi professionali si apprestano al completamento delle dichiarazioni dei redditi, effettuando i necessari controlli prima dell’invio telematico in scadenza al 30.11.2023. Sembra ormai utopistico, infatti, nonostante le proroghe, a volte concesse e altre volte solo promesse, pretendere di iniziare e completare l’adempimento entro il termine per la liquidazione e il versamento delle imposte.

Terminati i calcoli, i professionisti dedicano questi pochi mesi che rimangono prima dell’invio telematico della dichiarazione al completamento di quei quadri di natura statistica, primi fra tutti il quadro RS e il quadro RU, che richiedono molto tempo e attenzione a causa della loro sempre maggiore complessità.

Quest’anno abbiamo la novità del rigo RU150 (e i successivi RU151 e RU152) destinato ad accogliere i dati identificativi dei titolari effettivi dei crediti indicati nella Sezione IV dei modelli in relazione al triennio 2020-2022, dati relativi ai crediti d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione – formazione – investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato. La finalità di questa nuova richiesta risiede nella verifica del rispetto delle disposizioni previste dall’art. 22 Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) volte ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento. Per quanto riguarda la modalità di individuazione del titolare effettivo, il regolamento citato fa espresso rinvio alle regole previste dalla normativa antiriciclaggio. Quindi, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, si fa riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 1 e 20 D.Lgs. 231/2007.

Secondo le norme richiamate, il titolare effettivo è la persona o le persone che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale della società. Sono previsti, in via sussidiaria, ulteriori indicatori che fanno riferimento all’attribuzione del controllo della maggioranza esercitabile in assemblea o di particolari vincoli contrattuali e, qualora tali ulteriori elementi non fossero sufficienti, il titolare effettivo coinciderà con il legale rappresentante della società.

In relazione ai dati da indicare, le istruzioni fanno riferimento esclusivamente ai crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, cc. 1051-1063 L. 178/2020 – codici credito L3, 2L, 3L), al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 1, cc. 198-206 L. 160/2019 – codice credito L1) e al credito d’imposta per la formazione 4.0 (art. 1, c. 46 L. 205/2017 – codice credito F7).

I dati interessati si riferiscono ai periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022. La maggiore complessità sta nel fatto di dover reperire una serie di dati che potrebbero non essere in possesso del professionista incaricato dalla redazione della dichiarazione dei redditi e la necessità di dover reperire informazioni relative ad anni precedenti, riguardo ai crediti e ai titolari effettivi che potrebbero aver avuto un avvicendamento nel triennio oggetto di osservazione.

L’ampia gamma di aiuti di Stato e incentivi a vario genere che popolano sia il quadro RU che il quadro RS obbligano ormai i professionisti a una capillare e preventiva attività di raccolta di dati e informazioni ormai indispensabile per poter correttamente adempiere agli incarichi loro affidati.

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