IVA
14 Febbraio 2024
Lo scopo dei bonus fedeltà è quello di incrementare e consolidare i rapporti tra ditta mandante ed intermediario. I premi possono essere concessi soltanto ad alcuni agenti, anche in funzione delle specifiche strategie di mercato attuate nell’ambito delle proposte commerciali.
Il bonus costituisce un premio di solito corrisposto per ricompensare la fedeltà dell’agente di commercio, ovvero in funzione dei risultati di vendita raggiunti.
In via interpretativa i bonus sono stati distinti in:
La corretta qualificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dei bonus, concessi sotto forma di somme di denaro, che la società riconosce ai venditori è stato affrontato più volte dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 7.02.2008, n. 36/E ha ribadito un principio generale chiarendo come debbano essere trattati ai fini dell’Iva i “bonus”, ovvero le somme di denaro che la società produttrice riconosce alle imprese distributrici.
In quella sede è stato precisato che il “bonus” che la società riconosce contrattualmente ai venditori, può essere di tipo “quantitativo”, riconducibile ad un vero e proprio sconto sul prezzo, quando è legato al raggiungimento di un predeterminato volume di vendite, e di tipo “qualitativo”, tipica prestazione di servizi, quando è erogato a fronte di un’attività specifica (attività di marketing) svolta in aggiunta rispetto a quella principale, ovvero di compravendita.
Ne consegue che ai fini Iva si distinguono 2 categorie di bonus:
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In termini generali, il bonus fedeltà erogato dalla ditta mandante all’agente rappresenta una vera e propria provvigione che si distingue dalle “normali fee” solo per il suo carattere straordinario. Pertanto, il trattamento ai fini delle imposte è analogo a quello delle ordinarie provvigioni percepite dall’intermediario.
Sull’importo erogato la committente provvederà ad effettuare, ai sensi dell’art. 25-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 600, la ritenuta a titolo d’acconto del 23%, rientrando il bonus nell’ambito delle provvigioni “…comunque denominate…” per le prestazioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio.
Una conferma all’obbligo di assoggettare a ritenuta il premio che la società eroga, in qualsiasi forma, all’intermediario si ricava peraltro dal contenuto della circolare ministeriale 10.06.1993, n. 24, tenuto conto che, si legge nel documento di prassi “la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita anche da ogni altro compenso inerente all’attività prestata dagli agenti” tra cui sono certamente ricompresi i bonus fedeltà concessi in aggiunta alle provvigioni stabilite contrattualmente.