Agricoltura ed economia verde
21 Giugno 2024
Aspetti operativi e casi particolari in cui tale diritto si estende anche oltre al tradizionale ambito.
La prelazione agraria è tradizionalmente riservata ai coltivatori diretti. Tuttavia, la riforma dell’impresa agricola (D.Lgs. 29.03.2004, n. 99, modificato dal D.Lgs. 27.05.2005, n. 101) ha previsto il diritto di prelazione per l’acquisto dei terreni condotti in affitto o confinanti alle società agricole di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) in cui almeno la metà dei soci è in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 e seguenti c.c.
In questo caso, dunque, deve essere presente un collegamento con la figura del coltivatore diretto, a cui era tradizionalmente riservato il diritto di prelazione. Ciò che conta è il numero dei soci, indipendentemente dalla loro quota di partecipazione, poiché il legislatore non ha fatto riferimento alla metà del capitale sociale, ma alla metà dei soci (da calcolare dunque per teste).
L’estensione del diritto di prelazione agraria all’imprenditore agricolo confinante ha portato una piccola rivoluzione per il mondo agricolo, modificando la regola tradizionale, consolidata da oltre 50 anni, secondo cui il diritto di prelazione agraria spettava soltanto ai coltivatori diretti.