Accertamento, riscossione e contenzioso
04 Aprile 2024
La mancata ottemperanza alla richiesta documentale del Fisco produce effetti diversi a seconda che sia formulata tramite questionario o in sede di accesso.
L’omessa esibizione di documenti contabili richiesti in fasi di controllo dall’Amministrazione Finanziaria subisce una enorme differenziazione in dipendenza del fatto che tale richiesta sia stata formulata mediante invio di un questionario, oppure nel contesto di un’attività di accesso.
Il tracciamento puntuale di tale linea di discrimine viene dalla Cassazione civile, Sezione V, nell’ordinanza 13.02.2024, n. 3958. La Corte ha infatti sostenuto che in ordine alla specifica questione prospettata, vertendosi sempre nel contesto di un’attività di accertamento tributario, occorre operare una puntuale distinzione tra l’ipotesi in cui l’Amministrazione Finanziaria richiede al contribuente atti e documentazione fiscale tramite la formulazione di apposito questionario, ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 600/1973 in materia di imposte dirette, ovvero dell’art. 51 D.P.R. 633/1972, in materia di Iva, da quella avanzata nel corso di un’attività ispettiva, attività di accesso, ispezione o verifica, ai sensi dell’art. 33 D.P.R. 600/1973, quanto all’imposizione reddituale ed ex art. 52 D.P.R. 633/1972, quanto all’Iva.
Nella prima delle cennate ipotesi, la mancata consegna nei termini della documentazione contabile equivale a rifiuto, con la conseguente inutilizzabilità della documentazione stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all’atto della sua produzione con il ricorso, che l’inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è comunque onerato.