Amministrazione e bilancio
29 Luglio 2024
I coniugi, oltre al ricorso congiunto di divorzio, possono stipulare un accordo, ma, in sede di revisione delle condizioni di divorzio, il Tribunale deve tenerne conto ai fini della valutazione delle condizioni patrimoniali delle parti.
La Cassazione civile, Sez. I, con sentenza 10.07.2024, n. 18843, è intervenuta sulla possibilità per i coniugi di sottoscrivere accordi separati e autonomi rispetto al ricorso per divorzio congiunto, dagli stessi presentato.
Tali accordi, anche se “a latere” degli accordi contenuti nel ricorso, devono, però, essere tenuti in considerazione qualora venga sottoposto successivamente al giudice l’intervenuto mutamento delle circostanze, nelle forme di cui all’art. 9 L. 898/1970.
Facciamo una breve premessa: gli ex coniugi, anche dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di divorzio, possono chiedere, in caso di fatti sopravvenuti, la modifica di quanto previsto in sentenza relativamente alle condizioni di divorzio. In sede di revisione dell’assegno divorzile, il giudice deve compiere la necessaria, complessiva, approfondita e comparativa valutazione tra le situazioni rilevanti di entrambi i coniugi, riferita a molteplici fattori, al fine dell’accertamento di un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, idoneo a modificare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle loro condizioni.