Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Maggio 2024
La Direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, con nota 8.05.2024 n. 862, ha chiarito la procedura per la revoca delle dimissioni protette.
Ormai è nota la necessità per le lavoratrici e i lavoratori che si dimettono dal proprio lavoro durante periodi che godono di particolare protezione, di dover procedere a convalida delle dimissioni presso le sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro. I periodi sono la gravidanza per le lavoratrici, l’età sotto i 3 anni del figlio ed anche il periodo intercorrente dal giorno della richiesta di pubblicazione del matrimonio a un anno dopo la celebrazione delle nozze.
La fonte è l’art. 4, c. 55 L. 151/2001, che venne innovato dall’art. 4, cc. 16 e 17 L. 28.06.2012, n. 92, la quale consiste nel presentare le dimissioni in maniera autonoma al datore di lavoro, per poi contattare i servizi delle ITL territoriali per procedere a convalida attraverso una rapida indagine diretta a verificare che le dimissioni siano genuine e non vi siano abusi derivanti dal particolare momento in cui avvengono.