Accertamento, riscossione e contenzioso
06 Ottobre 2023
Lettere di compliance ai soggetti titolari di partita Iva se emergono differenze tra gli importi comunicati.
Con provvedimento 3.10.2023, n. 352652 l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’invio di lettere di compliance ai soggetti titolari di partita Iva per i quali emergono differenze tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici.
In particolare, ai sensi dell’art. 1, cc. 634-636 L. 190/2014, mediante questa lettera sono rese disponibili le informazioni derivanti dal confronto tra:
Nello specifico, i dati messi a disposizione dei contribuenti riguardano:
I destinatari delle comunicazioni sono i soggetti per i quali risulta che l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all’ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.
L’Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti.
La stessa comunicazione è consultabile nell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva”, in cui sono resi disponibili:
Attraverso le informazioni fornite dalle Entrate il contribuente può regolarizzare gli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso (ciò vale a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, fatta salva l’eventuale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale). Inoltre, in caso di consegna di un processo verbale di constatazione riferito a violazioni che rientrano tra quelle di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, non è ordinariamente possibile utilizzare il ravvedimento operoso rispetto alle violazioni constatate.
Infine, si ricorda che, in base a quanto previsto dal recente art. 4 D.L. 131/2023 (c.d. “decreto energia”), i contribuenti che, nel periodo dal 1.01.2022 e fino al 30.06.2023, dovessero avere commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi (ex art. 6, cc. 2-bis e 3 D.Lgs. 471/1997), hanno la possibilità di avvalersi del ravvedimento non oltre la data del 31.10.2023, anche se le predette violazioni sono state già constatate non oltre la data del 31.10.2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.
La regolarizzazione deve essere attuata mediante ravvedimento operoso da perfezionare entro la data del 15.12.2023.
Le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria.