Amministrazione e bilancio
16 Giugno 2020
Talvolta le delibere assembleari sono assunte senza una preventiva attenta consultazione dello statuto. Di seguito, si delimita la facoltà di procedere all'operazione, con i relativi riferimenti fiscali.
Le società si apprestano ad approvare i bilanci con relativa delibera sulla destinazione del risultato d’esercizio, con la possibilità di imputare gli utili, accantonarli, distribuirli o destinarli a copertura di perdite precedenti. Il Codice Civile non contiene alcuna definizione generale riguardo alla nozione di disponibilità o di indisponibilità, né tanto meno riguardo alla distribuibilità o meno delle riserve, limitandosi a indicare alcune fattispecie in cui le riserve “disponibili” possono essere utilizzate per determinati fini, quali l’aumento gratuito di capitale o il rimborso delle partecipazioni per cui è esercitato il recesso del socio di Srl. Di conseguenza, si riscontrano in dottrina differenti orientamenti sul tema.
Comunemente, i professionisti e i consulenti fanno esperienza della riserva legale, della riserva statuaria e di altre riserve, con caratteristiche e fini che tutti noi ben conosciamo. Ce ne sono altre invece di cui poco si parla. Tra queste la riserva in sospensione d’imposta rappresenta una posta ideale del patrimonio netto, la cui tassazione è stata rinviata, parzialmente o totalmente, al successivo momento della sua distribuzione, ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 4.12.1995, n. 310/E evidenzia la differenza tra riserve in sospensione d’imposta assoggettate a tassazione in ogni caso (c.d. “riserve in sospensione radicale”) e tassabili solamente in caso di distribuzione ai soci (c.d. “riserve in sospensione moderata”).
Appartengono alla categoria delle “riserve in sospensione radicale”: le riserve ex art. 55, c. 3, lett. b) del Tuir ante riforma; le riserve da condono di cui all’art. 33, c. 9 L. 413/1991 e quelle di cui all’art. 15 D.L. 429/1982; le riserve e fondi di ammortamento anticipato.
Sono tassabili soltanto all’atto della loro distribuzione ai soci le riserve di rivalutazione monetaria e quelle previste dalle successive leggi di rivalutazione. A titolo esemplificativo, appartengono a quest’ultima categoria le riserve in sospensione d’imposta costituite dal saldo attivo risultante dalla rivalutazione degli immobili d’impresa.
È necessario che la riserva costituita in contropartita contabile della rivalutazione, per avere rilevanza fiscale, venga assoggettata all’imposta sostitutiva prevista dalla legge di rivalutazione. Soltanto in questo caso, la riserva assume la connotazione di “riserva in sospensione d’imposta” e rileva dal punto di vista fiscale, con il conseguente stanziamento della fiscalità differita. Qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la riserva in sospensione d’imposta non sia distribuita ai soci, le imposte differite possono non essere contabilizzate. Secondo l’Oic 25, la valutazione circa la probabilità di distribuzione della riserva ai soci deve essere effettuata con riguardo a ciascun caso specifico, tenendo conto:
• dell’andamento storico di distribuzione dei dividendi e della presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale, da non richiedere l’utilizzo delle riserve in sospensione d’imposta ai fini della distribuzione di utili ai soci;
• della composizione del patrimonio netto, con riguardo alla presenza di altre riserve di entità rilevante, le quali hanno già scontato l’imposta.
Qualora la rivalutazione assuma efficacia puramente civilistica (senza assolvimento dell’imposta sostitutiva), il saldo attivo di rivalutazione non ha la natura di riserva in sospensione d’imposta e non sorge l’esigenza di stanziare le imposte differite passive. Le riserve iscritte ai sensi delle più recenti leggi di rivalutazione monetaria sono considerate in sospensione moderata, nel senso che sono assoggettate a tassazione solamente nel caso di distribuzione ai soci e non a seguito di utilizzi diversi (imputazione a capitale sociale o a copertura di perdite).
Gli effetti della distribuzione della riserva in sospensione d’imposta sono i seguenti:
• in capo alla società, con la tassazione della differenza d’imposta non assolta all’atto della rivalutazione, salvo il riconoscimento di un credito d’imposta ai fini Irpef o Ires pari all’imposta sostitutiva assolta;
• in capo ai soci, secondo l’imposizione prevista per i dividendi percepiti.