Amministrazione e bilancio
25 Luglio 2023
È possibile nominare un amministratore estraneo nelle società di persone. Ma con alcune limitazioni.
La nomina dell’amministratore di società di persone che non sia anche socio della società stessa è ammissibile nella società semplice, a patto che vi sia almeno un socio illimitatamente responsabile, ed è ammissibile, senza limitazioni, nella società in nome collettivo. È inammissibile nella società in accomandita semplice.
Queste le conclusioni a cui giunge il Consiglio Notarile di Firenze con la massima n. 78/2022, nella quale affronta la questione se, nelle società di persone, il potere di amministrare possa essere attribuito ad un terzo non socio.
La riforma del diritto societario ha espressamente ammesso che le società di capitali possano assumere partecipazioni in società di persone anche assumendo la qualità di socio illimitatamente responsabile (art. 2361, c. 2 c.c.). Conseguentemente, ben potrebbe sussistere che una società di persone sia interamente partecipata da società di capitali, ipotesi espressamente contemplata dall’art. 111-duodecies, c. 1 disp. att. c.c.
Ciò posto, l’amministrazione della società partecipata dovrebbe essere affidata alla società di capitali partecipante, ammettendosi, oggi, la nomina di una persona giuridica ad amministratore di una società di persone. In tale ipotesi, la società persona giuridica amministratore della società personale dovrebbe avvalersi, nel concreto espletamento dell’incarico, del proprio organo amministrativo o, comunque, di un soggetto da essa designato.
Ciò dimostra che lo svolgimento, in concreto, dell’attività di amministrazione non richiede anche la (contemporanea) qualità di socio della società di persone. In definitiva, una volta ammessa la possibilità di una partecipazione di società di capitali a società di persone diviene giocoforza inevitabile ammettere una “dissociazione” tra la qualità di socio e lo svolgimento in concreto dell’attività di amministrazione.