Società e contratti
16 Settembre 2024
Nell’operazione di scissione il riparto delle posizioni soggettive richiede preliminarmente un’indagine in ordine alle prerogative che ne costituiscono la delineazione strutturale.
Il riparto delle posizioni soggettive nell’operazione di scissione richiede preliminarmente un’indagine in ordine alle prerogative che ne costituiscono la delineazione strutturale e la verifica della compatibilità di tali peculiarità con un’operazione che, a differenza della fusione, genera uno scorporo patrimoniale che non sempre estingue la società scissa.
La complessità del tema relativo al riparto delle posizioni soggettive della scissa alla data di effetto della scissione non appare adeguatamente considerata neppure dal decreto sulla riforma fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri in data 30.04.2024.
Come noto, il riparto delle c.d. posizioni soggettive dipende in primis dalla previa verifica del loro raccordo con precisi elementi del patrimonio scisso, e in mancanza dal criterio residuale fondato sulla proporzionalità delle quote di patrimonio attribuite alla beneficiaria e rimaste nella scissa ai sensi dell’art. 173, c. 4 del Tuir. Tale forma di riparto è tipica della scissione proprio a motivo delle dinamiche di scorporo che la caratterizzano, mentre è del tutto assente nella fusione, in virtù dell’universale processo di concentrazione che si ha in quest’ultimo tipo di operazione riorganizzativa.