Imposte dirette
12 Novembre 2024
Con l’interpello n. 218/2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i lavoratori possono fruire della detrazione d’imposta sulle polizze vita solo quando i relativi importi hanno concorso alla formazione del reddito.
Con la risposta all’interpello 6.11.2024, n. 218 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi assicurativi relativi alle polizze vita stipulate dal datore di lavoro in favore dei prestatori di lavoro dipendenti possono essere detratti da questi ultimi solo se il loro ammontare è stato assoggettato a imposizione fiscale.
In particolare, nel caso proposto, il sostituto d’imposta istante rappresentava di aver proceduto alla sottoscrizione di polizze vita collettive in favore del proprio personale dipendente, sostenendo non solo la non concorrenza del reddito rispetto al premio versato, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 51, c. 3 del Tuir, ma la possibile applicazione, in capo a ciascun dipendente dell’istante, della detrazione prevista dall’art. 15, c. 1, lett. f) del Tuir, determinata nella misura del 19%.
Il riscontro al quesito proposto richiede un’attenta disamina delle disposizioni contenute nel Tuir secondo cui:
– ai sensi dell’art. 51, c. 1, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sottoforma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, sicché vige il c.d. principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, fatte salve le espresse esclusioni di cui ai commi successivi del medesimo art. 51;