Società e contratti
01 Marzo 2025
Chiarite le regole per i premi e i limiti di indennizzo delle polizze aziendali obbligatorie contro sismi, alluvioni e frane. Entro il 31.03.2025 le imprese dovranno stipulare apposite polizze assicurative contro eventi catastrofali in conformità alle nuove disposizioni normative.
Il 27.02.2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo con le modalità operative per l’applicazione dell’obbligo di copertura assicurativa contro eventi catastrofali introdotto dalla L. 213/2023. Tale norma aveva già stabilito l’obbligo per tutte le imprese italiane di assicurare i propri immobili contro rischi quali terremoti, alluvioni e altri eventi naturali rilevanti, fissando inizialmente come scadenza il 31.12.2024. Il Decreto Milleproroghe (D.L. 20/2024) ha rinviato tale termine al 31.03.2025 per la maggior parte delle imprese, con l’ulteriore posticipo al 31.12.2025 per le aziende operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura.
Il decreto appena pubblicato definisce gli aspetti operativi, le caratteristiche delle polizze e le condizioni che i contratti assicurativi devono rispettare, lasciando alle imprese un termine di 30 giorni per adeguarsi alle nuove regole. Le polizze già in essere potranno essere aggiornate conformemente alla normativa in occasione della prima scadenza o del primo rinnovo utile.
Tra le novità più rilevanti, il decreto include la definizione degli eventi catastrofali da assicurare, descrivendoli come fenomeni naturali importanti quali sismi, frane e inondazioni, identificandone anche la durata e le modalità di rilevazione. Per esempio, viene chiarito che un evento è considerato “unico” se le sue manifestazioni si verificano nell’arco di 72 ore dalla prima occorrenza.
Sul piano economico, il decreto specifica che i premi assicurativi verranno determinati in proporzione al rischio dell’area geografica in cui sono ubicati gli immobili e alle caratteristiche di vulnerabilità di questi ultimi. Si tiene, inoltre, conto delle misure di prevenzione adottate dalle imprese per mitigare i rischi, premiando comportamenti virtuosi con una riduzione proporzionale dei costi assicurativi. Questi premi saranno oggetto di aggiornamento periodico per garantire un’assicurazione adeguata ai rischi reali.
Il decreto stabilisce poi che le compagnie assicurative potranno limitare l’assunzione di nuovi rischi nell’intero territorio nazionale qualora superino i massimali di tolleranza stabiliti. Tale disposizione rappresenta una mitigazione dell’obbligo a contrarre imposto alle imprese assicuratrici dalla normativa (art. 1, c. 107 L. 213/2023).
Un altro criterio introdotto riguarda lo “scoperto”, ovvero l’importo del danno che può rimanere a carico dell’assicurato. Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, tale onere non può superare il 15% del danno indennizzabile, mentre per gli importi superiori e per le grandi imprese (che fatturano oltre 150 milioni di euro e occupano almeno 500 dipendenti), la percentuale sarà definita liberamente tramite negoziazione tra le parti.
Infine, viene disciplinata anche la possibilità di inserire un massimale alle somme indennizzabili.
In particolare, per coperture fino a un milione di euro, il massimale corrisponde all’intera somma assicurata; per valori tra uno e 30 milioni, il limite sarà pari al 70% del valore della polizza; oltre tale soglia, invece, si procederà su base negoziale. Le imprese che non si adegueranno nei tempi previsti rischiano di perdere eventuali agevolazioni fiscali o contributive connesse all’adempimento dell’obbligo assicurativo.