Paghe e contributi
21 Marzo 2024
Dal 1.09.2024 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative al regime sanzionatorio connesso alle omissioni ed evasioni contributive. La novella è stata prevista dall’art. 30 D.L. 19/2024, in attesa di conversione.
L’art. 30 D.L. 2.03.2024, n. 19 introduce diverse modifiche al regime sanzionatorio in materia di omissione o evasione contributiva previsto dall’art. 116, c. 8 L. 23.12.2000, n. 388. Si tratta di una revisione avente l’obiettivo di ridurre il sistema sanzionatorio complessivo, tentando di favorire, rendendo economicamente più vantaggiosa, la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei soggetti iscritti alle gestioni degli enti previdenziali ed assicurativi.
L’art. 30, cc. 5 e seguenti introduce per la prima volta una nuova forma di compliance previdenziale, attraverso la quale l’Inps potrà mettere a disposizione elementi e informazioni utili al contribuente e al suo intermediario, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, evidenziando e sollecitando l’assolvimento degli obblighi contributivi.
Entrambe le novità sopra descritte entreranno in vigore dal 1.09.2024, salvo ulteriori novità che interverranno in sede di conversione del decreto legge in argomento. Queste le principali novità:
È doveroso rilevare che il regime di cui al punto precedente, qualora non dovesse essere oggetto di modifiche in sede di conversione, rischia di diventare un boomerang rispetto all’intenzione stessa del legislatore, laddove prevede specificatamente che il quantum dell’importo sanzionatorio può essere dimezzato nel caso in cui l’inadempienza venga rilevata in sede di accesso ispettivo o di accertamento d’ufficio, con il paradossale effetto di rendere più conveniente attendere l’intervento dell’Ente impositore per accedere alla sanzione contributiva ridotta, vanificando e disincentivando l’emersione delle irregolarità, specie nelle ipotesi di evasione.
Infine, un breve cenno è dovuto all’art. 30, c. 2 che rivede, sempre a decorrere dal 1.09.2024, il regime delle sanzioni civili connesse al mancato o ritardato versamento dei contributi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla correttezza dell’obbligo contributivo. In tal senso, la previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti percentuali, viene sostituita dalla minore somma derivante dai soli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c.