Imposte dirette

02 Aprile 2024

Plusvalenze da superbonus su lavori condominiali

Lo studio 15-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato delimita il perimetro di applicazione del nuovo regime delle plusvalenze immobiliari a seguito di interventi che hanno fruito del superbonus.

Con l’introduzione della nuova fattispecie impositiva prevista dall’art. 67, c. 1, lett. b-bis) del Tuir a opera della legge di Bilancio 2024, si sono create alcune problematiche interpretative inerenti al perimetro di applicazione della nuova disposizione. Il Consiglio Nazionale del Notariato, con il recente studio n. 15-2024, prova ad analizzare e risolvere alcune questioni. La norma in rassegna ha creato una nuova fattispecie nella categoria dei redditi diversi, che si aggiunge a quella già prevista dalla lett. b) del citato art. 67.

La disposizione stabilisce che sono redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale) le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto hanno eseguito gli interventi agevolabili di cui all’art. 119 D.L. 34/2020 che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, fatta eccezione per gli immobili acquisiti per successione e per quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo di dieci anni antecedenti alla cessione o, nel caso in cui tra la data di acquisto o costruzione e quella di cessione sia intercorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Innanzitutto, appare abbastanza chiaro l’intento del legislatore di creare una presunzione di intento speculativo per gli immobili diversi dall’abitazione principale e che sono stati ceduti entro un periodo di tempo ritenuto relativamente breve dopo essere stati sottoposti a importanti lavori di manutenzione straordinaria, quali quelli rientranti nel cosiddetto superbonus.

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