Amministrazione e bilancio

30 Ottobre 2024

Piattaforme digitali obbligate a rendicontare le attività gestite

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 3.10.2024, n. 3, ha chiarito le definizioni di “piattaforma” e “venditore”.

A seguito della direttiva (UE) 2021/514 (Dac 7), recante “Modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale”, il legislatore nazionale ha emanato il D.Lgs. 32/2023, che detta dunque le disposizioni interne. Di talché, i gestori di piattaforme digitali sono tenuti ad acquisire e comunicare alle competenti amministrazioni fiscali, una serie di notizie concernenti i venditori che si servono della “rete”.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 20.11.2023, ha individuato le modalità, nonché i termini di comunicazione da parte dei gestori di piattaforme digitali dei dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso tali piattaforme ovvero mediante applicazioni online. In particolare, è stato stabilito che sono obbligati alla trasmissione della comunicazione i gestori delle piattaforme digitali individuati dall’art. 2, c. 1, lett. d), n. 1 D.Lgs. 32/2023.

Si tratta di qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, che risulta residente a fini fiscali in Italia o, se non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfa una delle seguenti condizioni:

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