Imposte dirette
05 Settembre 2024
Per l’applicazione del regime di partecipation exemption, il requisito della commercialità deve sussiste già nella fase di start-up sempreché la società partecipata inizi effettivamente a svolgere l’attività per la quale è stata costituita (C.G.T. Trentino-Alto Adige, sentenza n. 10/2024).
Ai fini dell’applicazione del regime di partecipation exemption, il requisito della commercialità previsto dall’art. 87, c. 1, lett. d) del Tuir, sussiste già nella fase di start-up sempreché la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie ed essersi dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi effettivamente a svolgere l’attività per la quale è stata costituita.
Disciplina – L’art. 87 del Tuir prevede, per i soggetti Ires, la detassazione del 95% della plusvalenza realizzata dalla cessione di partecipazioni (ovvero la detassazione del 41,86%, sempre della plusvalenza, se la cessione è posta in essere da un soggetto Irpef che detiene la partecipazione in regime d’impresa).
La norma pone una serie di condizioni affinché questa agevolazione possa trovare applicazione.
La prima condizione è costituita dal possesso ininterrotto della partecipazione dal 1° giorno del 12° mese precedente; la seconda condizione riguarda la classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel 1° bilancio chiuso durante il periodo di possesso.