Diritto del lavoro e legislazione sociale
13 Dicembre 2024
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 29.11.2024, n. 30722, ha confermato la reintegrazione di un lavoratore licenziato per presunti abusi legati ai permessi ex L. 104/1992 e comportamenti tenuti durante un periodo di assenza per malattia.
La vicenda nasce da un licenziamento disciplinare motivato da 3 principali contestazioni: un uso inappropriato dei permessi previsti dalla L. 104/1992, condotte incompatibili con lo stato di malattia dichiarato, e la partecipazione a un evento musicale durante un’assenza per malattia.
Il Tribunale di Roma aveva già giudicato il licenziamento illegittimo, ordinando il reintegro e il risarcimento del lavoratore, e la Corte d’Appello aveva confermato questa decisione. La datrice di lavoro, non soddisfatta, aveva quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
Permessi ex L. 104/1992 e criteri di utilizzo – Un punto centrale della causa riguardava l’uso dei permessi retribuiti concessi al lavoratore per assistere un familiare disabile. La Corte di Cassazione ha sottolineato che l’assenza dal lavoro non deve necessariamente essere legata a un’assistenza continua, purché vi sia una correlazione significativa con le esigenze del familiare.