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10 Giugno 2024

Permessi per i lavoratori con cariche pubbliche elettive

I lavoratori titolari di cariche elettive possono godere di permessi retribuiti dal datore di lavoro, con rimborso a carico dell’ente presso cui è svolta l’attività entro 30 giorni dalla richiesta. Si propone una sintesi rispetto al tipo di carica ricoperta.

Il nostro ordinamento garantisce al lavoratore dipendente il pieno esercizio dei diritti elettorali costituzionalmente previsti e il mantenimento del posto di lavoro qualora venga ad assumere cariche elettive. Più precisamente, i lavoratori eletti in consigli di cariche pubbliche elettive, in amministrazioni locali o che assumono incarichi come membri degli organi esecutivi di tali amministrazioni hanno diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato ovvero, in alternativa, a permessi, anche retribuiti, per assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di svolgimento (D.Lgs. 267/2000).

Si considerano amministratori degli enti locali:

  • i sindaci, anche metropolitani;
  • i presidenti delle Province;
  • i consiglieri dei Comuni (anche metropolitani) e delle Province;
  • i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali;
  • i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali;
  • i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane;
  • i componenti degli organi delle unioni di Comuni e dei consorzi tra enti locali e i componenti degli organi di decentramento.

I permessi non retribuiti spettano a tutti i dipendenti che ricoprono cariche in amministrazioni locali, in misura non eccedente le 24 ore mensili, a condizione che l’assenza risulti necessaria all’espletamento di funzioni o attività relative al mandato. In merito ai permessi retribuiti, invece, è necessario distinguere in base alla carica rivestita.

In dettaglio, in relazione all’incarico ricoperto, i lavoratori possono fruire dei seguenti permessi retribuiti (dal datore di lavoro, con rimborso a carico dell’ente presso cui è svolta l’attività entro 30 giorni dalla richiesta):

  • componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti:
    • permesso retribuito pari all’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli (in caso di consigli svolti in orario serale, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo;
    • nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva);
  • componenti di giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di Comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari:
    • permesso retribuito per l’effettiva durata della partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte (è compreso il tempo necessario a raggiungere il luogo della riunione e rientrare al lavoro);
  • componenti degli organi esecutivi dei Comuni, delle Province, delle città metropolitane, delle unioni di Comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:
    • permesso retribuito pari all’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli (in caso di consigli svolti in orario serale, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva);
    • permesso retribuito per l’effettiva durata della partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte (compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e di rientro al lavoro);
    • permesso retribuito per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle Province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

I lavoratori chiamati a svolgere il ruolo di consiglieri di parità, oltre i permessi non retribuiti, godono dei seguenti permessi retribuiti:

  • consigliere e consiglieri di parità, nazionale e regionali: permesso retribuito di 50 ore lavorative mensili medie;
  • consigliere e consiglieri provinciali di parità: permesso retribuito di 30 ore lavorative mensili medie.

I permessi sono retribuiti a condizione che l’assenza dal servizio sia giustificata dall’esercizio delle loro funzioni e il datore di lavoro ne sia informato per iscritto almeno un giorno prima.
Come previsto per i soggetti citati in precedenza, il datore di lavoro corrisponde la retribuzione relativa alle giornate di assenza con diritto al rimborso dall’ente regionale o provinciale in seno al quale il lavoratore riveste la carica.

Tutti i lavoratori dipendenti privati eletti membri del Parlamento (nazionale o europeo) o delle assemblee regionali hanno diritto, a richiesta, di essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

I candidati al Parlamento europeo hanno inoltre diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita dal giorno di presentazione della candidatura a quello delle elezioni.

Durante l’aspettativa il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e matura l’anzianità di servizio. Il periodo è, inoltre, utile per il diritto all’accredito figurativo dei contributi previdenziali.

Eventuali patti contrattuali diretti a ridurre la durata legale dell’aspettativa sono nulli (Cass. 7.02.1985 n. 953).

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