Paghe e contributi
10 Giugno 2024
I lavoratori titolari di cariche elettive possono godere di permessi retribuiti dal datore di lavoro, con rimborso a carico dell’ente presso cui è svolta l’attività entro 30 giorni dalla richiesta. Si propone una sintesi rispetto al tipo di carica ricoperta.
Il nostro ordinamento garantisce al lavoratore dipendente il pieno esercizio dei diritti elettorali costituzionalmente previsti e il mantenimento del posto di lavoro qualora venga ad assumere cariche elettive. Più precisamente, i lavoratori eletti in consigli di cariche pubbliche elettive, in amministrazioni locali o che assumono incarichi come membri degli organi esecutivi di tali amministrazioni hanno diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato ovvero, in alternativa, a permessi, anche retribuiti, per assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di svolgimento (D.Lgs. 267/2000).
Si considerano amministratori degli enti locali:
I permessi non retribuiti spettano a tutti i dipendenti che ricoprono cariche in amministrazioni locali, in misura non eccedente le 24 ore mensili, a condizione che l’assenza risulti necessaria all’espletamento di funzioni o attività relative al mandato. In merito ai permessi retribuiti, invece, è necessario distinguere in base alla carica rivestita.
In dettaglio, in relazione all’incarico ricoperto, i lavoratori possono fruire dei seguenti permessi retribuiti (dal datore di lavoro, con rimborso a carico dell’ente presso cui è svolta l’attività entro 30 giorni dalla richiesta):
I lavoratori chiamati a svolgere il ruolo di consiglieri di parità, oltre i permessi non retribuiti, godono dei seguenti permessi retribuiti:
I permessi sono retribuiti a condizione che l’assenza dal servizio sia giustificata dall’esercizio delle loro funzioni e il datore di lavoro ne sia informato per iscritto almeno un giorno prima.
Come previsto per i soggetti citati in precedenza, il datore di lavoro corrisponde la retribuzione relativa alle giornate di assenza con diritto al rimborso dall’ente regionale o provinciale in seno al quale il lavoratore riveste la carica.
Tutti i lavoratori dipendenti privati eletti membri del Parlamento (nazionale o europeo) o delle assemblee regionali hanno diritto, a richiesta, di essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.
I candidati al Parlamento europeo hanno inoltre diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita dal giorno di presentazione della candidatura a quello delle elezioni.
Durante l’aspettativa il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e matura l’anzianità di servizio. Il periodo è, inoltre, utile per il diritto all’accredito figurativo dei contributi previdenziali.
Eventuali patti contrattuali diretti a ridurre la durata legale dell’aspettativa sono nulli (Cass. 7.02.1985 n. 953).