Amministrazione del personale
22 Novembre 2024
Con ordinanza 10.10.2024, n. 26417 la Corte di Cassazione è intervenuta sulle modalità con cui può essere espletata l’assistenza a una persona disabile da parte di un parente che usufruisce dei permessi previsti dalla L. 104/1992.
Se una dipendente che ha chiesto di usufruire dei permessi ex L. 104/1992 si reca presso il padre invalido soltanto in una parte della giornata in cui è assente dal lavoro e occupa la restante parte per commissioni (spesa, poste, farmacia, medico, ecc.) comunque inerenti alle effettive esigenze del genitore, fuori dal domicilio del medesimo, oppure ospitandolo presso la propria abitazione, pone in essere un utilizzo indebito dei permessi di cui sopra tale da giustificare un provvedimento di licenziamento disciplinare? È il quesito a cui ha dovuto rispondere la Corte di Cassazione a seguito di un ricorso proposto dal datore di lavoro che si era visto respingere in Appello la richiesta di annullamento della sentenza di primo grado che intimava il reintegro della dipendente, giudicando illegittimo il licenziamento impartito.
Gli Ermellini iniziano sottolineando che la normativa di riferimento, riconoscendo al lavoratore il diritto di fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, elenca con “precisione le situazioni assistenziali sul piano soggettivo”, mentre non fa cenno ai “contenuti dell’assistenza che possa o debba essere riservata alla persona con disabilità da parte del lavoratore che eserciti il diritto”.