Diritto del lavoro e legislazione sociale
23 Marzo 2024
La Cassazione conferma la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore che fruisce in maniera impropria dei permessi ex L. 104/1992 senza prestare concrete attività di cura e sostegno ai familiari infermi.
Nel caso in esame, la Corte di Appello dell’Aquila confermava la sentenza di primo grado con la quale veniva ritenuto legittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice, dipendente di un istituto di credito, per “assenza ingiustificata a seguito di anomali allontanamenti dal posto di lavoro, soprattutto in connessione con la fruizione di permessi ex lege n. 104/1992 in favore dei genitori infermi”.
Alla base del licenziamento vi è dunque la mancata assistenza che dovrebbe invece essere prestata in modo rilevante e significativo ai genitori infermi, poiché la lavoratrice era solita dedicarsi ad altre attività nelle ore di permesso; la Corte d’Appello ha ribadito che, pur non essendo necessaria la stretta corrispondenza tra le ore di assenza per permessi e l’assistenza al familiare disabile, un impiego significativo di queste ore in attività non correlata all’assistenza al disabile si configura come abuso del diritto.
Va ricordato che la L. 104/1992 riconosce al lavoratore il diritto di assistere il familiare disabile attraverso concrete attività di cura e di sostegno; ciò si traduce nella necessità di recarsi fisicamente dal familiare e non restare meramente a sua disposizione dalla propria abitazione o da altro luogo.