Imposte dirette
14 Marzo 2024
Perdite su crediti deducibili in presenza di elementi certi e precisi, quali procedure concorsuali e crediti di modesto importo. Altrimenti soccorrono specifiche valutazioni o la deduzione per masse nel limiti dello 0,5% dei crediti.
Le perdite su crediti, con particolare enfasi per quelli commerciali, possono essere stimate o definitivamente realizzate. Sotto il profilo contabile le imprese avranno la guida dell’IFRS 9 o dell’OIC 15, a seconda dei principi adottati; mentre sotto il profilo fiscale, che qui analizziamo, la norma di riferimento è l’art. 101 del Tuir.
Ebbene, la valutazione dei crediti e delle perdite è un elemento che determina sempre significativi scostamenti tra i valori di bilancio e quelli fiscali. Anzitutto gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti sono deducibili fiscalmente per una quota annuale pari al massimo allo 0,5% del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio, fino a che il fondo fiscale raggiunga il 5% del valore dei crediti. Il fondo deve essere prioritariamente utilizzato, ogni anno, a fronte delle perdite deducibili.
Per quanto riguarda le perdite deducibili, è l’art. 101, c. 5 ad indicare quali sono i casi in cui è possibile dedurle. In generale, la norma richiede la presenza di elementi certi e precisi che sono possibili anche in taluni casi dove la definitività consegue a una valutazione. Tali elementi sono predefiniti dalla legge nel caso delle procedure concorsuali, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, del piano attestato e delle procedure estere equivalenti.
Inoltre, da alcuni anni sono state fissate all’interno della norma le definizioni di crediti di modesto importo immediatamente deducibili. Ricorrono gli elementi certi e precisi per i crediti scaduti da almeno 6 mesi di importo inferiore a 2.500 euro o di 5.000 euro per le imprese di maggiori dimensioni ossia con ricavi superiori a 100 milioni di euro.
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Ovviamente è possibile dimostrare gli elementi per la deduzione anche in altre ipotesi, quali ad esempio l’irreperibilità del debitore e la mancata convenienza dell’azione di recupero.
Inoltre, il credito è deducibile quando si verifica un fenomeno realizzativo indicato dai principi contabili (secondo l’Agenzia delle Entrate limitatamente all’IFRS 9, par. 3.2.3, e all’OIC 15, par. 71-72). Sono quindi fenomeni realizzativi, ad esempio, la cessione pro soluto, la transazione, la rinuncia e la prescrizione.
Altro aspetto da tenere in considerazione è il momento in cui effettuare la deduzione. La questione lungamente dibattuta pare finalmente arrivata alla sua soluzione con l’introduzione del comma 5-bis nell’art. 101. Occorre, dunque, considerare non più un momento tassativo, ma si ritiene che la deduzione possa essere effettuata in un arco temporale compreso tra il momento in cui si verificano gli elementi certi e precisi e quello in cui il credito è stralciato dal bilancio. Importante considerare che questa flessibilità non dovrebbe essere utilizzata per scegliere arbitrariamente quando dedurre le perdite essendo stata concessa per la difficoltà nel disporre puntualmente di informazioni sulla solvibilità dei clienti.