Imposte dirette
23 Gennaio 2025
La mancata presentazione del modello CNM da parte della società consolidante non impedisce il riporto a nuovo delle perdite di impresa. È questo l’importante principio espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 2.01.2025, n. 22.
Com’è noto, l’applicazione del regime del consolidato fiscale (ex artt. 117-129 del Tuir) prevede, ai fini Ires, la determinazione di un reddito complessivo globale, imputabile alla consolidante (rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili relative alle società partecipanti che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi), e un unico debito tributario, che deve essere dichiarato da quest’ultima. Nello specifico:
– le società che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo devono esercitare una specifica opzione che dura per un triennio ed è irrevocabile;
– al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.
Operativamente le società consolidate devono trasmettere alla consolidante la copia della dichiarazione dei redditi al fine di comunicarle i dati necessari alla liquidazione dell’Ires e alla compilazione del modello del consolidato (nazionale o mondiale) denominato CNM.